Nel caso in cui, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentate da uno dei due Stati, l'esenzione sara' accordata se e nella misura in cui questo reddito e' imponibile nell'altro stato.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art20 · fonte del testo