1. Tutti i pagamenti derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati in valute convertibili e "liberamente" trasferibili dopo l'adempimento dei relativi oneri fiscali. 2. Qualora venga concluso un accordo per il pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti menzionati al paragrafo 1) dovranno essere effettuati secondo i termini di tale Accordo.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art13 · fonte del testo