internazionale in materia di lotta contro l'inquinamento

  • 1)Le Parti convengono, nella misura dei loro mezzi e disponibilita' di risorse pertinenti, di cooperare e di fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravita dell'incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata o che potrebbe essere danneggiata dall'incidente. Il finanziamento dei costi per tale assistenza sara' basato sulle disposizioni stabilite nell'Annesso alla presente Convenzione.
  • 2)Una Parte che ha richiesto assistenza puo' chiedere all'organizzazione un aiuto per individuare le fonti di finanziamento provvisorio dei costi di cui al paragrafo 1).
  • 3)In conformita' con gli accordi internazionali applicabili, ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legali o amministrativi per agevolare:
  • a)l'arrivo e l'utilizzazione nel suo territorio e la partenza da esso di navi, aerei, ed altri mezzi di trasporto impegnati nella lotta contro un incidente di inquinamento da idrocarburi e che trasportano personale, carichi, prodotti e materiali necessari per far fronte a tale incidente: b) la rapida movimentazione di personale, carichi, prodotti e materiali di cui al capoverso (a) a destinazione del suo territorio, all'interno del suo territorio ed in provenienza da esso.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art7 · fonte del testo