di notifica sull'inquinamento da idrocarburi

  • 1)Ciascuna Parte:
  • a)esige che i capitani o altre persone che gestiscono le navi che inalberano la sua bandiera e le persone che gestiscono unita' off- shore sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto avvenuto sulla loro nave o unita off- shore che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi; (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero piu' vicino; (ii) nel caso di un'unita' off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unita soggetta;
  • b)esige che i capitani o altre persone in carico di navi che inalberano la sua bandiera e persone che gestiscono unita' offshore sotto la sua giurisdizione, facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto constatato in mare, che comporta una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi:
  • i)nel caso di' una nave, allo Stato costiero piu' vicino; ii) nel caso di una unita off-shore, allo Stato costiero alla cui giuridizione l'unita e sottoposta;
  • c)esige che le persone che gestiscono porti marittimi e strutture di trattamento di idrocarburi sotto la sua giuridizione, facciano immediatamente rapporto su ogni fatto che comporti, o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi;
  • d)da istruzioni alle sue navi o aerei incaricati di ispezioni marittime, o ai suoi altri servizi o funzionari competenti di fare immediatamente rapporto all'autorita' nazionale competente o, se del caso, allo Stato costiero piu' vicino su ogni fatto constatato in mare o in un porto marittimo o in una struttura per il trattamento degli idrocarburi che comporti o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi; e) esige che i piloti di aerei civili facciano immediatamente rapporto allo Stato costiero piu' vicino su ogni fatto constatato in mare comportante uno scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi.
  • 2)I rapporti in base al paragrafo 1)a)i) saranno effettuati in conformita' con le prescrizioni elaborate dall'Organizzazione e saranno basati sulle direttive ed i principi generali adottati dall'organizzazione. I rapporti in base al paragrafo 1 a)ii), b), c) e d) dovranno essere predisposti in conformita' alle direttive ed ai principi generali adottati dall'organizzazione, nella misura applicabile.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art4 · fonte del testo