Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.
Testo vigente dal 11 agosto 1986
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.
Testo vigente dal 11 agosto 1986
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
L'impugnativa nei confronti della norma del decreto-legge che fa salvi gli effetti di un precedente decreto non convertito è assorbita dall'impugnativa delle norme del decreto legge successivo, aventi identico contenuto (Infondatezza della questione di legittimità costituzionae del'art. 23 del decreto legge 18 giugno 1986 n. 282, proposto dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 2, 8, nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto T.A.A.)
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1986-08-07;462~art2 · fonte del testo
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