di diritti 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte-Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire e di operare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella di Rotta (di seguito denominati "i servizi concordati" e "le rotte specificate"). 2. Le linee aeree designate da ciascuna parte Contraente usufruiranno dei seguenti privilegi:

  • a)volare senza compiere atterraggi attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per fini non di traffico;
  • c)mentre sono operative sulle rotte specificate, effettuare soste nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati nella Tabella di Rotta allo scopo di imbarcare e di far scendere passeggeri, carichi e corrispondenza postale provenienti da altri punti in tal modo specificati o destinati ad essi. 3. Nulla nel paragrafo 2 del presente Articolo sara' inteso a conferire alle compagnie aeree designate di una Parte contraente il privilegio di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, carichi e corrispondenza postale dietro retribuzione o a noleggio, e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art3 · fonte del testo