ARTICOLO O Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimita', previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui e' fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-arto · fonte del testo