ARTICOLO K.8 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. Il Consiglio puo' altresi': - decidere all'unanimita' che le spese operative dovute all'attuazione di dette disposizioni siano a carico del bilancio delle Comunita' europee; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; - o constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artk8 · fonte del testo