ARTICOLO C L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuita' delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'"acquis" comunitario. L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilita' di garantire tale coerenza. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artc · fonte del testo