finanziari 26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle Banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. 26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal Comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal Consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati. 26.3. Per i fini operativi e di analisi, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attivita' e le passivita' delle Banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC. 26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art26 · fonte del testo