[1]' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

[2]1. Le disposizioni del presente Trattato non impediscono agli Stati Parti di cooperare nella materia regolata dallo stesso in conformita' agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte. 2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. 3. La previsione del paragrafo 2 comprende la possibile costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno o entrambi gli Stati. La proposta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene gli obiettivi, la sua composizione suggerita e le modalita' di svolgimento delle attivita' investigative programmate.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~art22 · fonte del testo