Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivita' previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita'. L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' abrogato.

Testo vigente dal 1 marzo 1986

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;45~art3 · fonte del testo