' degli archivi e documenti consolari Gli archivi e documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e in ogni luogo, a condizione che siano separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, come pure dai beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art48 · fonte del testo