dei locali consolari Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario e per impedire che questi siano invasi o danneggiati e che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' sminuita.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art46 · fonte del testo