(1) Ogni Stato contraente puo' trasmettere per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, nel territorio dell'altro Stato, documenti ufficiali in un procedimento concernente provvedimenti relativi a veicoli immatricolati o a titolari di patenti di guida. (2) Se necessario, ogni Stato contraente, a domanda dell'altro notifica tali documenti sul suo territorio. In tali casi, la notificazione avviene secondo le prescrizioni vigenti nel luogo in cui dev'essere fatta. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuta notificazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art2 · fonte del testo