imprese ungheresi, autorizzate ad esercitare attivita' inerenti al traffico commerciale previsto dal presente Protocollo, tanto nella citta' quanto nel Porto Franco di Trieste, oltre alle liberta' previste dalle disposizioni vigenti per il Porto Franco, beneficiano alle stesse condizioni previste per le imprese italiane dei diritti e facilitazioni di natura fiscale e di quant'altro previsto per similari imprese italiane.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;440~protocollo-art6 · fonte del testo