Parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalita' doganali, nel rispetto delle normative vigenti per l'immediato inoltro delle merci in transito da e per l'Ungheria.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;440~protocollo-art3 · fonte del testo