L'infortunio subito da un lavoratore in una parte contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altra parte, e' assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultima parte. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nella parte ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altra parte.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art30 · fonte del testo