• 1)Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'Istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra parte contraente.
  • 2)Tale attestato e' rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente dell'altra parte contraente. Qualora l'interessato non presenti tale attestato, quest'ultimo sara' richiesto dall'Istituzione competente alla Istituzione dell'altra parte contraente.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art27 · fonte del testo