Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in confor- mita' al suo articolo 15; d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3; e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13; f. ogni altro atto, notifica e comunicazione relativa alla presente Carta. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Carta. Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia autentica conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art18 · fonte del testo