Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia, e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validita' per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;438~approvazione-art1 · fonte del testo