1. Dalla data del trasferimento di responsabilita':

  • a)cessera' la responsabilita' del primo Stato di prorogare o rinnovare il documento di viaggio del rifugiato;
  • b)il secondo Stato sara' responsabile dell'emissione di un nuovo documento di viaggio a favore del rifugiato. 2. Il secondo Stato informera' il primo Stato del fatto che il trasferimento di responsabilita' ha avuto luogo.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art5 · fonte del testo