Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 12, il presente accordo si applichera' a ciascuna parte tenuto conto delle stesse limitazioni e riserve applicabili ai suoi obblighi ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art13 · fonte del testo