1. Gli Archivi consolari e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono sempre inviolabili in qualunque luogo si trovino e le autorita' dello Stato ricevente non possono per alcun motivo assimilarli o trattenerli. 2. Il funzionario e l'impiegato consolare hanno il diritto di non dare seguito alla richiesta di esibire o di consegnare documenti che si trovino negli archivi o altri documenti ufficiali anche se essa provenga dall'autorita' giudiziaria o da qualunque altra autorita' dello Stato ricevente. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non autorizzano il funzionario o l'impiegato consolare a negare l'esibizione o la consegna di un documento relativo ad un contratto che non sia stato da essi stipulato espressamente o implicitamente in rappresentanza dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art32 · fonte del testo