Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:

  • a)su territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
  • b)sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da ogni procedimento giudiziario. L'immunita' li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno del suoi membri.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art10 · fonte del testo