La Banca Europea per gli Investimenti e' installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attivita'. Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle attivita' attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attivita' ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca. E' Installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la Commissione e la Banca Europea per gli Investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo Europeo di Sviluppo.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~allegato-ii-art5 · fonte del testo