I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari e amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela dei loro diritti e interessi.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art7 · fonte del testo