Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminazione che possono pregiudicare la navigazione marittima, dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art30 · fonte del testo