1. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra Parte, servirsi liberamente delle prestazioni dei lavoratori autonomi e assumere lavoratori dipendenti, alla pari dei nazionali. 2. Per scopi interni alle loro imprese e alle imprese cui partecipano, in particolare per l'effettuazione di controlli, verifiche di conti e accertamenti tecnici, essi possono servirsi delle prestazioni di esperti economici e tecnici del proprio Paese, ancorche' detti esperti non posseggano i requisiti prescritti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'inizio e l'esercizio di tali attivita'. Si deve pero' trattare, in ogni singolo caso, di un incarico di durata limitata e il cui compito sia chiaramente definito.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art11 · fonte del testo