[1]- Campo d'applicazione

[2]1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o piu' frontiere marittime, aeree o terrestri. 2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art3 · fonte del testo