[1]dei controlli

[2]1. I servizi di controllo si adopereranno affinche' le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria. 2. L'ispezione medico-sanitaria potra' anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se e' comprovato, sulla base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, ne' dar luogo a contagio nel corso del trasporto. 3. Nell'ambito delle Convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso. 4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalita' doganali.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-2-art3 · fonte del testo