[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

[3]TRATTATO DI NAIROBI SULLA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO Adottato a Nairobi il 26 settembre 1981

[4]ARTICOLO 1. (Obbligo degli Stati).

[5]Ogni Stato parte al presente Trattato ha l'obbligo, conformemente agli articoli 2 e 3, di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato olimpico internazionale stesso. La definizione e la rappresentazione grafica del citato simbolo sono riprodotti in Allegato.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;434~trattato-art1 · fonte del testo