• 1)Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione alla assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di uno Stato contraente e alla assicurazione volontaria o facoltativa in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art5 · fonte del testo