• 1)Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muore sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, il decesso e' considerato come sopraggiunto sul territorio di quest'ultimo Stato.
  • 2)L'istituzione competente e' tenuta ad accordare gli assegni in caso di decesso dovuti a titolo della legislazione che essa applica anche se il beneficiario risiede sul territorio dell'altro Stato contraente.
  • 3)Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono pure applicabili al caso nel quale il decesso e' conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art35 · fonte del testo