ARTICOLO XI FINANZIAMENTO Sezione 1. Le risorse finanziarie dell'Istituto proverranno dai contributi dei rembri del CGIAR, alla cui approvazione sara' sottoposto il bilancio annuale dell'Istituto. L'Istituto sara' anche autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, al fine di perseguire i suoi obiettivi e le sue attivita'. Sezione 2. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno condotte in conformita' con le politiche approvate dal Consiglio. Sezione 3. Una ditta di contabilita' internazionale e indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale, effettuera' una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto. Gli esiti di dette revisioni saranno approvate dal Consiglio e distribuite agli organismi che il Consiglio riterra' opportuni.

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430~statuto-artxi · fonte del testo