[1]1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:

  • a)assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
  • b)prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.

[2]2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

[3]3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione di questo Accordo non pregiudica gli altri obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altro Accordo internazionale o Convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art2 · fonte del testo