[1]ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare

[2]Le funzioni del capo dell'ufficio consolare previste nella presente Convenzione possono essere esercitate anche dagli altri funzionari consolari che siano stati a questo fine delegati dal capo dell'ufficio consolare o dalle competenti autorita' dello Stato di invio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art53 · fonte del testo