[1]della nave e dell'equipaggio

[2]1. Qualora le autorita' competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto o ad altre misure limitative della liberta' personale del capitano e di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio o del carico che sia di proprieta' di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il capo dell'ufficio possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti o quanto prima possibile; le autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente il capo dell'ufficio consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della liberta' personale a terra del capitano e di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorita' dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art25 · fonte del testo