[1]generale dell'attivita' consolare

[2]L'ufficio consolare favorisce con la sua attivita' la collaborazione fra le Parti contraenti nel campo economico, commerciale, culturale, scientifico, turistico e sportivo, contribuendo in tal modo allo sviluppo delle relazioni amichevoli fra i due Paesi.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art11 · fonte del testo