Ogni Paese che abbia fatto delle riserve secondo l'articolo 1 del presente Protocollo e che, trascorso il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di ritirare le dette riserve, puo' mantenerle in tutto o in parte fino al momento in cui ratifichera' l'Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della presente Convenzione o vi aderira'.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~protocollo-art3 · fonte del testo