[1]transitoria

[2]Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.

[4]FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~atto-art7 · fonte del testo