[1]Brevetti: indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi

[2]1. I brevetti chiesti nei diversi Paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri Paesi, aderenti o no all'Unione. 2. Tale disposizione deve intendersi nel modo piu' assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorita' sono indipendenti, sia per le cause di nullita' e di decadenza che per la durata normale. 3. Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore. 4. La stessa regola varra' nel caso di adesione di nuovi Paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'adesione. 5. I brevetti ottenuti col beneficio della priorita' godranno, nei diversi Paesi dell'Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorita'.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art4bis · fonte del testo