[1]Marchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via giudiziaria

[2]1. I Paesi dell'Unione s'impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 10-bis. 2. Essi s'impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro Paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10-bis, nella misura in cui la legge del Paese dove e' chiesta la protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art10ter · fonte del testo