[1]1. presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

[2]2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste alle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

[3]3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte del terzo Stato, membro dell'unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~protocollo-art7 · fonte del testo