[1]DEI DANNI

[2](1) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' disciplinato di comune accordo tra le Parti.

[3](2) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' disciplinato in conformita' alla legislazione nazionale della Parte ospitante.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art7 · fonte del testo