[1]Gestione del rischio di catastrofi

[2]1. Le parti riconoscono la necessita' di gestire tutti i rischi di catastrofi che gravano sul territorio di uno o piu' Stati. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi. 2. Le parti concordano che la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi e' intesa a ridurre la vulnerabilita' e i rischi, potenziare le capacita' di sorveglianza e allarme rapido e aumentare la resilienza di Cuba alle catastrofi, anche attraverso il sostegno a iniziative interne, nonche' al quadro regionale per la riduzione della vulnerabilita' e per la risposta alle catastrofi, in modo da rafforzare la ricerca regionale e divulgare le migliori prassi, sulla base dell'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di preparazione, pianificazione, prevenzione, attenuazione, reazione e recupero.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art48 · fonte del testo