[1]Dialogo strategico settoriale

[2]1. Le parti si adoperano per condurre un dialogo strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo potrebbe comprendere:

  • a)scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati;
  • b)scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard;
  • c)condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione delle politiche o problemi settoriali specifici. 2. Le parti mirano a sostenere il loro dialogo strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art17 · fonte del testo