Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facolta' di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorita' di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facolta' di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art9 · fonte del testo