[1]Articolo VII

[2]Legge applicabile

[3]1. Le Parti possono determinare liberamente la legge che gli arbitri dovranno applicare nel merito della controversia. In mancanza di indicazione ad opera delle Parti della legge da applicarsi, gli arbitri applicheranno la legge stabilita dalle regole di conflitto che gli arbitri giudicheranno appropriate al caso. In ambedue i casi gli arbitri terranno in considerazione le stipulazioni contrattuali e le consuetudini commerciali.

[4]2. Gli arbitri giudicheranno in qualita' di "arbitri d'equita'" se tale e' il desiderio delle Parti e se la legge che regge l'arbitrato lo permette.

Testo vigente dal 6 luglio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;418~artvii · fonte del testo