delle Parti Contraenti provvedera', nel rispetto della rispettiva legislazione, compresa per l'Italia quella dell'Unione Europea, ad autorizzare l'importazione temporanea del materiale cinematografico per la realizazione dei film in coproduzione senza il pagamento delle imposte doganali.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;416~accordo-art4 · fonte del testo